Legge Regionale 3 Novembre 1998, N. 78
La proposta di legge si pone l’obiettivo di tutelare e preservare le pietre ornamentali, risorse uniche di rara bellezza di cui la Toscana è storicamente produttrice (marmo di Carrara, della Montagnola Senese ecc.), al fine, anche in considerazione del loro essere “non rinnovabili”, di evitarne lo spreco e l’utilizzo improprio.
Risulta infatti che dalle cave autorizzate all’estrazione di materiali ornamentali il pregevole materiale esca non già in forma di blocchi o lastre come prevede la legge regionale e come richiede l’uso cui sono destinati, ovvero opere d’arte e recupero di monumenti storici – ma praticamente in forma di graniglia e polveri (nel migliore dei casi scaglie o scaglioni), andando con ciò a far parte di quelli ricavati dai materiali per usi industriali, ovvero costruzione e opere civili.
In tal modo non solo ci si discosta da quello che è il “vincolo di destinazione” dell’autorizzazione per l’estrazione di questo particolare tipo di materiali (le cave di marmo – cfr. l’art. 2, comma 1, lettera b) del Testo Unico sulle cave diventano di fatto cave per la produzione di sfridi per uso industriale) ma si sostanzia un vero e proprio “spreco” (l’estrazione avviene anche più velocemente e con minore apporto di manodopera) di una risorsa di per sé limitata e destinata a scopi i recuperi di opere d’arte e i restauri – di cui il nostro Paese, e la Toscana in particolare, hanno e avranno un sempre più grande bisogno.
Nell’intento di affrontare tale improprio e deprecabile utilizzo del pregevole materiale, la proposta di legge prevede da una parte il tassativo impegno del soggetto che intende estrarre materiali ornamentali pena il diniego dell’autorizzazione comunale richiesta a produrre sotto forma di blocchi almeno il quaranta per cento del materiale scavato (art.1) e dall’altra dispone coerentemente la decadenza dell’autorizzazione anche in caso mancato rispetto …