La contrapposizione fra sicurezza e libertà: il caso specifico della tortura

Relazione del prof. Marco Fossati:


Marco Fossati è docente di Filosofia e Storia presso il Liceo Berchet


 

Tutti proviamo una profonda repulsione per la tortura. L’idea di infierire su una persona inerme, di usare strumenti costruiti apposta per causare sofferenze e prolungarle nel tempo, ci sembra non possa appartenere alla mente di una persona civile e ci riporta a un’età di barbarie, sepolta in un passato lontano che ricompare in qualche vecchio edificio medioevale ormai soltanto come attrazione turistica. Espulsa da ogni ordinamento giudiziario, dopo esserne stata per secoli uno dei cardini, la tortura è qualcosa di cui tutti parlano con orrore. Eppure risulta che se ne faccia uso diffusamente. E non solo in angoli sperduti del mondo, ma anche in Stati di sicura fede democratica e liberale o per conto di essi. Questo è possibile perché la tortura viene praticata di nascosto e perché essa viene spesso dissimulata e confusa con metodi polizieschi e inquisitori che si pretendono leciti. Ma ultimamente si sentono sempre più spesso eminenti giuristi e uomini politici che parlano della tortura anche apertamente. Vi sarebbero casi, secondo costoro, in cui ottenere una confessione mediante la tortura sarebbe giustificato dalla gravità del pericolo che si vuole sventare. Insomma, per quanto tutti dicano di provarne repulsione, secondo alcuni la tortura potrebbe, in certe situazioni, presentarsi come una necessità.

 

Le domande

·         Si può, in casi estremi, fare ricorso alla tortura? Se la sofferenza inflitta a uno solo può consentire la salvezza di molti, è lecito infliggere quella sofferenza? E in tal caso non sarebbe meglio che la pratica della tortura fosse regolamentata da leggi piuttosto che lasciata all’arbitrio di chi conduce l’interrogatorio?

·         E’ giusto, al contrario, affermare che la tortura è un crimine che offende la persona umana e che, come tale, non è accettabile mai, in nessuna circostanza? Non è forse vero, inoltre, che una confessione estorta con la tortura non ha alcuna attendibilità perché il torturato è disposto a dire qualunque cosa pur di ottenere che il suo torturatore sospenda il supplizio?

 

Un caso per incominciare

Nel 1987 in Israele, una commissione istituita dal governo per esaminare i metodi investigativi adottati dai servizi di sicurezza, giunse a considerare inevitabile, nell’interrogatorio di sospetti terroristi, “l’impiego di un moderato grado di pressione fisica”. Per giustificare questa conclusione la commissione proponeva l’esempio della ”ticking bomb” (letteralmente: bomba ticchettante): immaginiamo che sia stato fermato un sospetto terrorista che si ritiene abbia appena collocato una bomba a orologeria in un luogo affollato, in questo caso la forza fisica applicata nel suo interrogatorio per fargli dire dove la bomba si trovi, è giustificata dalla necessità di salvare delle vite. Da allora, secondo i calcoli delle organizzazioni umanitarie israeliane, i servizi di sicurezza hanno sottoposto a “pressioni fisiche” almeno ottocentocinquanta su circa mille palestinesi arrestati ogni anno. Il 6 settembre 1999, una sentenza unanimemente sottoscritta da nove giudici della Corte Suprema di Israele ha corretto il parere emanato dodici anni prima e dichiarato illegali, definendole torture, le varie forme di “pressione fisica” abitualmente praticate nel corso degli interrogatori (per esempio: scuotere violentemente il prigioniero, tenerlo legato in posizioni dolorose, deprivarlo del sonno, coprirgli la testa con un sacco maleodorante e sottoporlo all’ascolto di musica al massimo volume).

 

 

1 - Che cos’è la tortura?

La Convenzione contro la tortura, firmata a New York il 10 dicembre 1984 (e ratificata dall'Italia il 12 gennaio 1989) definisce “tortura” «qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla […], di intimidirla od esercitare pressioni su di lei».

 

 

 

Breve storia della tortura…

Su un piano più generale si può dire che è tortura qualunque pratica volta a provocare sofferenze per ottenere uno scopo. In questo senso la tortura, dal latino “torquere” (torcere), era largamente adottata dai giudici del Medioevo che le attribuivano una funzione non dissimile dal cosiddetto “giudizio di Dio”. Essi pensavano infatti che un eventuale innocente, con il sostegno della grazia divina, avrebbe avuto la forza di sopportare il supplizio e viceversa il colpevole sarebbe stato indotto a confessare. A differenza di quanto avviene oggi nei tribunali dei paesi che si reggono sul diritto, era infatti l’imputato che doveva dimostrare di essere innocente e non il giudice che aveva l’onere di provare la sua colpevolezza. Fino a quando durò questo tipo di processo la tortura vi ebbe un impiego diffuso e molti poveretti continuarono a confessare colpe mai commesse e reati inesistenti pur di mettere fine ai tormenti che venivano loro inflitti. Un esempio famoso di questo perverso procedimento viene dalla “caccia alle streghe”, una violenta repressione di certi usi e credenze popolari che i tribunali dell’Inquisizione attuarono fra la fine del ‘400 e la prima metà del ‘600. In quel periodo migliaia di donne accusate di stregoneria, magari soltanto per essere esperte nell’uso delle erbe mediche, vennero indotte sotto tortura a confessare di aver avuto relazioni sessuali con il diavolo e di aver partecipato a riunioni con ogni sorta di demoni recandosi in volo agli appuntamenti.

 

.. e della sua abolizione

Contro la tortura si batterono gli illuministi del ‘700 nel quadro di una più generale battaglia per la riforma del sistema giuridico. Fra gli autori che si impegnarono su questo fronte va senz’altro ricordato il milanese Pietro Verri (1728-1797) che scrisse un opuscolo (pubblicato postumo nel 1804) nel quale si mostravano gli effetti nefasti di quella «pratica criminale» analizzando il processo che si era celebrato a Milano circa un secolo e mezzo prima contro gli “untori”, coloro cioè che erano stati accusati di aver propagato nella città il contagio della peste per mezzo di unzioni venefiche. Prima di Verri si era già duramente pronunciato contro la tortura Cesare Beccaria (1738-1794) nel suo celebre libro Dei delitti e delle pene (1764) che si scagliava contro tutta la concezione crudelmente punitiva su cui era costruita l’amministrazione della giustizia nell’Ancien régime.

Su questa questione, come su tante altre relative al diritto e alle sue procedure, la svolta decisiva si ebbe con la Rivoluzione francese e la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo (1789) che cancellò definitivamente ogni pretesa di giustificazione legale alla tortura affermando che «ogni uomo è da presumersi innocente fino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si giudica indispensabile arrestarlo» e pertanto «qualsiasi rigore che non sia necessario per assicurarsi la sua persona deve essere severamente punito dalla legge» (art. 9). La corrente abolizionista aveva ormai trionfato in Europa quando Alessandro Manzoni (1785-1873) tornò sullo stesso argomento trattato da Verri con un testo intitolato Storia della colonna infame (1842) che egli aveva concepito come appendice del suo romanzo I promessi sposi. Al centro dell’analisi vi era di nuovo il processi agli "untori" ma il severo giudizio critico dell’autore non si scagliava tanto contro la pratica della tortura, ormai espulsa dal codice penale, quanto contro i giudici che l'avevano applicata.

2 - Ma è vero che la tortura è stata abolita?

A due secoli e mezzo dall’abolizione della tortura (il primo Stato a cancellarla dal proprio ordinamento fu la Prussia di Federico II a metà del ‘700), possiamo considerare questa pratica definitivamente tramontata? La risposta, purtroppo, non può essere positiva. Non solo perché infliggere sofferenze ai prigionieri per ottenere informazioni, o anche solo per puro sadismo, rientra nelle pratiche criminali di persone, organizzazioni e perfino Stati che agiscono al di fuori delle leggi internazionali, ma anche perché si viene spesso a sapere che perfino in alcuni paesi a regime democratico e fondati sul diritto si fa ricorso alla tortura in certi interrogatori. In questi casi però, trattandosi di una palese violazione delle leggi internazionali (tutti i principali paesi membri dell’ONU, 144, hanno ratificato la Convenzione del 1984), vengono adottate forme di dissimulazione per aggirare i divieti o scaricare la responsabilità della loro violazione.

 

Tortura nascosta

Un mezzo sbrigativo per non essere accusati di praticare la tortura è rifiutarsi di chiamare con quel nome le forme di pressione fisica che vengono adottate. Poiché le norme internazionali vietano di infliggere “sofferenze acute, fisiche o psichiche” se ne può dedurre che ci siano forme di sofferenza “non acute” che sfuggono al divieto e in questo spazio lasciato all’interpretazione si collocano coloro che praticano la tortura senza volerlo ammettere. Da qui lo sforzo di molte associazioni di difesa dei diritti umani per giungere a una più precisa definizione di che cosa sia tortura perché, come osserva Amnesty International, chi la applica oggi cerca di “provocare un male difficile da scoprire in un’aula di tribunale o a un esame medico: basti pensare alle innumerevoli forme di deprivazione sensoriale (l’uso di bende e cappucci, l’isolamento fisico e acustico ecc..) e alle perverse manifestazioni di dominio psicologico (costringere un prigioniero a stare in piedi per ore, privarlo del sonno, del cibo o dell’acqua, esporlo a temperature estreme o a musica assordante, inscenare una finta esecuzione, minacciare di stupro sua moglie o sua figlia ecc.) utilizzate nel corso degli interrogatori per abbattere la resistenza e distruggere l’identità delle vittime della tortura” (http://www.amnesty.it/campagne/tortura).

 

Tortura delegata

Un altro modo per dissimulare la pratica della tortura è applicarla in luoghi che siano al di fuori dai confini dello Stato (come nel caso dei centri di detenzione per “nemici combattenti” nella base militare statunitense di Guantanamo nell’isola di Cuba) o delegarla a paesi terzi che non abbiano sottoscritto la Convenzione o che abbiano meno scrupoli a violarla. Questo sistema è emerso clamorosamente nel 2006 quando sono venute alla luce le “extraordinary renditions” (consegne straordinarie) attuate dai servizi di sicurezza americani che organizzavano il trasferimento di sospetti terroristi presso paesi amici e compiacenti nei quali essi potessero venire più efficacemente interrogati. Nel febbraio 2007, una relazione del Parlamento Europeo, approvata a grande maggioranza, ha severamente condannato queste operazioni e i vari governi che vi hanno collaborato.

 

Risoluzione del Parlamento europeo sul presunto uso dei paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri (Strasburgo 14 febbraio 2007)

 

Il Parlamento Europeo […] considerando che la proibizione della tortura è una norma imperativa del diritto internazionale jus cogens a cui non è possibile derogare e l'obbligo di proteggere dalla tortura, di indagare in proposito e di condannarla è un obbligo di tutti gli Stati erga omnes […] considerando che nelle democrazie in cui è intrinseco il rispetto per lo Stato di diritto, la lotta al terrorismo non può essere vinta sacrificando o limitando proprio i principi che il terrorismo cerca di distruggere, in particolare non deve mai essere compromessa la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali; considerando che il terrorismo può e deve essere combattuto con mezzi legali e deve essere sconfitto nel rispetto del diritto nazionale e internazionale […] prende atto della dichiarazione del Presidente americano George W. Bush del 6 settembre 2006, secondo il quale un numero ristretto di sospetti terroristi, sia dirigenti che operativi, catturati durante la guerra sono stati trattenuti e interrogati al di fuori degli Stati Uniti, nel quadro di un programma separato operato dalla CIA […] condanna le consegne straordinarie quale strumento illegale utilizzato dagli Stati Uniti nella lotta al terrorismo; condanna inoltre che in diverse occasioni questa prassi sia stata accettata e tenuta nascosta dai servizi segreti e dalle autorità governative di taluni paesi europei

 

Tortura mimetizzata

Infine, per aggirare i divieti della legge sull’uso della tortura e su altre violazioni dei diritti dei prigionieri, è stato introdotto l’uso di definire alcuni di questi “unlawful combatants” (combattenti illegali, come vengono chiamati dalle autorità statunitensi i detenuti nella base di Guantanamo ai quali non sono applicate le Convenzioni di Ginevra) e considerarli pertanto non coperti dalle norme internazionali sui prigionieri di guerra. Ma le organizzazioni in difesa dei diritti umani osservano a questo proposito che, oltre a trattarsi di una distinzione molto discutibile, questa non esclude che “ogni persona in mano nemica deve godere di un qualche statuto sotto il profilo della legge internazionale: o si tratta di un prigioniero di guerra, e come tale è coperto dalla Terza Convenzione di Ginevra, oppure è un civile coperto dalla Quarta Convenzione […]. Non vi sono stati intermedi, nessuno in mano nemica può cadere al di fuori della legge”. (Comitato Internazionale della Croce Rossa).

 

3 - Un crimine che non si può mai giustificare

Come abbiamo visto vi sono dunque diversi modi con i quali si pratica la tortura negando di farlo o cercando di dimostrare che non si sta davvero violando la legge. Naturalmente questo è una cautela che vale solo nel caso di persone e istituzioni che operano in ambito democratico e devono sottoporsi al giudizio di un’opinione pubblica che pretende il rispetto del diritto. Dove questo non c’è, dove operano regimi dittatoriali e organizzazioni fuorilegge, la tortura a le altre pratiche che violano i diritti umani vengono abitualmente messe in atto senza scrupoli di sorta ed è contro questa grave e diffusa violazione delle leggi internazionali che si deve incessantemente battere chiunque abbia a cuore un mondo di relazioni umane basate sul diritto.

Tortura con l’avallo del magistrato

Ma, a maggior ragione, è indispensabile che non consentano deroghe sul rispetto dei diritti proprio quei paesi e quelle culture che sul diritto dichiarano di fondarsi. In questo senso risulta particolarmente inquietante la proposta, avanzata recentemente da qualcuno, secondo cui la tortura dovrebbe essere riammessa, sia pure in casi eccezionali, fra le pratiche legittime del nostro ordinamento e dovrebbe addirittura essere sottoposta al controllo dell’autorità giudiziaria. A pensarla così è, per esempio, il giurista americano Alan M. Dershowitz il quale, dopo aver osservato che il ricorso al terrorismo nell'epoca recente ha rinnovato il dibattito sul modo in cui una società basata sui diritti civili dovrebbe rispondere all'eventualità di usare una forma non letale di tortura”, ha sostenuto che l'obbligo formale di un mandato giudiziario, come requisito indispensabile all'impiego di forme di tortura non letale, causerebbe una diminuzione della quantità di violenza fisica diretta contro gli individui sospettati” (Alan M. Dershowitz, Terrorismo, Carocci, Roma, 2003). Dovrebbe insomma essere compito di un magistrato prescrivere, con un regolare mandato, la forma di tortura a cui sottoporre un sospetto terrorista.

“Un´immorale stupidità”

In risposta a questo tipo di argomentazioni il giurista italiano Gustavo Zagrebelsky ha scritto che il rigetto della tortura, insieme a quello di altri crimini contro l’umanità come la schiavitù e il genocidio, “è il segno minimo e, per questo, irrinunciabile della coscienza civile in cammino”. La tortura inoltre si dimostra sempre di utilità incerta anche per lo scopo che dichiara di voler ottenere chi la adotta (la raccolta di informazioni preziose per la sicurezza), “certa è invece la barbarie che penetra nei rapporti civili. La tortura assolve, anzi valorizza violenza e sadismo che degradano non solo le vittime ma ancor più gli autori; comporta prelevamenti illegali di individui e segregazioni in luoghi di detenzione segreti (i "buchi neri"); richiede "esperti" addestrati all´uso tecnico della violenza; ha bisogno di tribunali speciali, processi senza pubblico e imputati senza difesa di fronte a "prove" ottenute con metodi da inquisizione; si conclude spesso con l´eliminazione fisica dei soggetti a fine trattamento, quando non servono più: tutte implicazioni che mostrano l´ingenuità, per non dire di più, dell´idea balzana di ammettere la tortura ma con garanzie legali (tortura garantita?). I fini sono così pervertiti: la tortura, giustificata con ragioni di sicurezza, finisce per istillare nella società violenza e terrore; se non si era terrorista prima, è probabile che lo si diventi dopo. Sembra fatta apposta per moltiplicare l´odio, diffonderlo anche in chi ne era esente e ritorcerlo contro coloro che l´hanno provocato. Dunque, un´immorale stupidità” (La Repubblica 18 settembre 2006)

 

 

Il «Caso von Metzler»

 

Nel settembre del 2002, a Francoforte (Germania), viene rapito il figlio dell’industriale Von Metzler. Quasi subito viene arrestato il sospetto sequestratore e il vice capo della polizia, Wolfgang Daschner, ordina ai suoi agenti di usare «mezzi efficaci» per fargli confessare dove tiene nascosto il bambino. Prima di agire, però, informa l'ufficio del procuratore sulla sua decisione di infliggere al sospettato «sofferenza fisica da applicarsi sotto supervisione medica e dopo un preventivo avviso». Poi procede: nomina un medico per controllare gli «interrogatori» e convoca un superpoliziotto esperto di arti marziali per «ammorbidire» il detenuto, debitamente informato su quanto sta per accadergli se non confessa. Inoltre dirama un comunicato stampa ufficiale del suo portavoce per informare la cittadinanza e ricercarne il consenso. Bastano, a quanto pare, le sole minacce perché l’imputato ceda e indichi il luogo del nascondiglio. Ma tutto si rivela inutile perché il bambino viene trovato morto, ucciso lo stesso giorno del sequestro. Il caso infiamma la discussione fra chi condanna il comportamento del poliziotto e chi lo giustifica alla luce dell’emergenza. Ma il ministro dell'Interno dell'epoca, Otto Schily, stronca ogni tesi «giustificazionista» e ricorda che «la proibizione della tortura è assoluta». La procura indaga e nel giro di poco tempo la corte di Francoforte emette la sua sentenza: la dignità umana è un valore supremo e anche se la «minaccia» di usare la violenza costituisce un’attenuante non esime però da precise responsabilità. Sia il poliziotto che il suo diretto superiore vengono condannati e collocati fuori servizio. [Il Manifesto 7 dicembre 2006]

 

 

Testimonianza

 

Con la prima percossa il detenuto si rende conto di essere abbandonato a se stesso

Jean Amery, pseudonimo di Hans Mayer, venne arrestato dai nazisti nel 1943 in Belgio, dove era emigrato dall’Austria e dove partecipava alla resistenza. Venne torturato e, per le sue origini ebraiche, venne in seguito deportato al campo di sterminio di Auschwitz. Qui riuscì a sopravvivere per due anni, fino alla liberazione nel gennaio del 1945. Vent’anni dopo ha scritto una lucida analisi della sua esperienza nel libro “Intellettuale a Auschwitz”. E’ morto suicida nel 1978.

 

Dal punto di vista criminologico le percosse durante un interrogatorio hanno un significato limitato. Si tratta di una rappresaglia tacitamente praticata e accettata, una normale rappresaglia nel confronti di arrestati ricalcitranti, non disposti a confessare. […]  L'opinione pubblica di solito non va molto per il sottile quando attraverso la stampa di tanto in tanto viene a conoscenza di quanto avviene nei commissariati di polizia. Al massimo si arriva a un'interrogazione parlamentare di un qualche deputato di sinistra. Ma poi s'insabbia tutto: non conosco nemmeno un caso di funzionario di polizia reo di avere percosso un detenuto, che non sia stato poi energicamente coperto dai suoi superiori. Se le semplici percosse, che in effetti non sono in nessun caso paragonabili alla tortura vera e propria, non producono quasi mai una vasta eco nell'opinione pubblica, esse sono tuttavia, per chi le subisce, un'esperienza che segna nel profondo; se non temessimo di sprecare sin d'ora le grandi parole diremmo chiaramente che si tratta di una mostruosità. Con la prima percossa il detenuto si rende conto di essere abbandonato a se stesso: essa contiene quindi in nuce tutto ciò che accadrà in seguito. Dopo il primo colpo, la tortura e la morte in cella - eventi dei quali magari sapeva senza tuttavia che questo sapere possedesse vita autentica - sono presentite come possibilità reali, anzi come certezze. Sono autorizzati a darmi un pugno in faccia, avverte la vittima con confusa sorpresa, e con certezza altrettanto indistinta ne deduce: faranno di me ciò che vogliono. Fuori nessuno è informato e nessuno fa nulla per me. Chi volesse correre in mio soccorso, una moglie, una madre, un fratello o un amico, non potrebbe giungere sin qui.

Non significa molto affermare, come talvolta a livello etico-patetico fanno individui che non sono mai stati percossi, che con il primo colpo il detenuto perderebbe la dignità umana. Devo ammettere che non so cosa esattamente sia la dignità umana. […] Non so quindi se chi è percosso dalla polizia perda la dignità umana. Sono tuttavia certo che sin dalla prima percossa egli perde qualcosa che forse possiamo definire in via provvisoria la fiducia nel mondo. […] Quando non si può sperare di essere soccorsi la sopraffazione fisica da parte dell'altro diviene definitivamente una forma di annientamento dell'esistenza.

La speranza di soccorso, la certezza del soccorso è effettivamente una delle acquisizioni fondamentali dell'essere umano e a quanto pare anche dell'animale; lo hanno spiegato in maniera assai convincente il vecchio Krapotkin, che parlava del «soccorso reciproco in natura», e l'etologo Lorenz. La speranza di soccorso è una componente costitutiva della psiche, al pari della lotta per la sopravvivenza. Abbi pazienza un momento, dice la madre al bambino che piange per il dolore, ti porto subito il biberon caldo, una tazza di tè, non ti lasciamo soffrire! Le prescrivo una medicina, assicura il medico, le farà bene. E le ambulanze della Croce Rossa riescono a raggiungere i feriti anche sul campo di battaglia. In quasi tutte le situazioni di vita il danno fisico viene vissuto insieme alla speranza di soccorso: il primo trova una compensazione nel secondo. Il primo pugno sferratoci dalla polizia invece, contro il quale non può esservi possibilità di difesa e che nessuna mano soccorritrice potrà parare, pone fine a una parte della nostra vita che non potrà mai più essere ridestata.

[Jean Amery, Intellettuale ad Auschwitz, Bollati Boringhieri, Torino1987, pp. 64-67]

 

 

 

Per riflettere

 

La tortura oggi nel mondo, Edup, raccoglie i saggi, tra gli altri, di Antonio Cassese, Elena Paciotti, Luigi Ferrajoli, Mauro Palma,Franco Ippolito, Fabio Mini e Salvatore Senese.

 

 

Per approfondire l’argomento

 

http://www.hrw.org/backgrounder/usa/pow-bck.htm#P56_11515

http://www.amnesty.it/campagne/tortura