Migranti e diritti (testo provvisorio/non citare)

Intervento della prof. Alessandra Facchi:


Alessandra Facchi, docente di Filosofia del diritto, di Teorie dei diritti fondamentali e di Eguaglianza, differenze, diritti, presso l’Università degli Studi di Milano.


 

Uscire dall'attualità richiamando i principi su cui i diritti (dei migranti) si fondano e concentrandomi sul rapporto tra diritti e appartenenza culturale e religiosa. "Il problema consiste nel coniugare Eguaglianza e differenze".

 

Società multiculturale (multietnica) come fatto, realtà empirica, affrontata con diversi modelli (francese assimilazione/inglese multiculturalismo)

Multiculturalismo: opzione teorica che riconosce valore al pluralismo culturale e assume che i governi debbano sostenerlo, abbandonando paradigma di finta neutralità. Sviluppi (liberali, comunitari) a partire dagli anni'80.

 

I. Passo indietro: come nascono i diritti:

Prima compiuta teorizzazione diritti universali F. de Vitoria Relectio De Indiis Ius migrandi, ius peregrinandi, degendi, occupationis 1539. Confronto con l'Altro, apertura al nuovo mondo: Tutti gli uomini anche i non cristiani. Ora le posizioni si sono rovesciate.

 

Diritti nascono come diritti naturali e universali, si diffondono come diritti positivi dei cittadini, dunque nazionali e riacquistano aspirazione universale con la Dichiarazione 1948: internazionalizzazione dei diritti

Diritti non più dei cittadini, garantiti dagli Stati su territori nazionali, ma di uomini e donne. Comunità internazionale come garante anche contro i governi.

Con l'estensione a tutti gli individui della titolarità dei diritti il problema dell'universalismo si sposta da un lato sui loro fondamenti, dall'altro sui loro contenuti e misure d'applicazione. Il raggiungimento dell'universalità dei titolari fa emergere il problema dell'universalismo dei fondamenti e dei contenuti.

Fino alla metà del `900 le Dichiarazioni di diritti e le Costituzioni nazionali potevano essere considerate espressione di popolazioni relativamente omogenee dal punto di vista culturale. Nel momento in cui gli stessi diritti si estendono a tutte le persone (donne e uomini) nel mondo appaiono i caratteri legati alle loro origini nella storia europea e nella culturale occidentale.

Sia nel confronto internazionale sia nell'ambito delle società multiculturali emergono le difficoltà di rapporti tra universalismo dei diritti e particolarità delle culture. La questione può formularsi per semplificare nella domanda: i diritti umani sono veramente universali o non sono piuttosto fondati sulla storia e cultura europea e espressione degli interessi, dei valori, degli stili di vita di soggetti particolari, dunque inadeguati e addirittura controproducenti per altri soggetti?

Secondo una critica diffusa in varie correnti di pensiero i diritti sono stati costruiti facendo riferimento ad un soggetto neutro, l'Uomo, universale e razionale, senza razza, né sesso, ceto sociale ma in realtà corrispondente ad un determinato gruppo: uomo, bianco, classe media, proprietario, religione cristiana. Titolare di diritti è l'Uomo ideale dell'Europa moderna come individuo autonomo, razionale, capace di esercitare la propria volontà, di scegliere, di impegnarsi e responsabile degli impegni assunti, ma anche capace di rivendicare i propri diritti. Un individuo isolato, portatore di interessi e volontà in proprio, a prescindere dalle proprie origini e dalla comunità di appartenenza, posto di fronte ad una legge eguale per tutti, indifferente alle differenze. Quest'idea di persona appare particolarmente inadatta nel confronto con popolazioni in cui l'appartenenza di gruppo, familiare, religiosa e tribale, segna in modo molto profondo la vita, le scelte e le possibilità delle persone. Culture in cui l'autonomia non è necessariamente un valore, lingue in cui lo stesso termine diritto soggettivo è difficile da tradurre.

Fin dagli inizi ( Am. Anthropologist 1947) i diritti umani hanno mostrato difficoltà ad essere esportati nel mondo, applicati in situazioni così incredibilmente diverse da quelle in cui erano stati formulati. In questi contesti, i diritti criticati come strumenti di neo-colonialismo e imperialismo culturale. Nel migliore dei casi espressione di un paradigma evoluzionista, eurocentrico, e paternalista quando non semplicemente dei pretesti per giustificare un'ingerenza fondata su interessi per nulla umanitari, che arriva fino alla guerra (es. diritti donne afgane).

Tuttavia grande diffusione internazionale dei diritti. Non solo a livello istituzionale ( Carte sovranazionali anche per aree geografiche o politiche, programmi di tutela e sviluppo, ONG ) ma anche dal basso proliferazione delle rivendicazioni anche da parte di minoranze, popoli indigeni, lavoratori, donne ecc. Il linguaggio dei diritti appare insostituibile nell'assolvere ad alcune funzioni fondamentali.

Sotto l'accettazione comune del linguaggio e delle Dichiarazioni dei diritti ci si è resi conto che allo stesso diritto corrispondono visioni molto differenti del valore da tutelare e delle misure con cui farlo, perché esistono differenti visioni della libertà individuale e dell'eguaglianza, ma anche della famiglia, del lavoro, del ruolo di uomini e donne nella società, dei rapporti tra genitori e figli, tra individuo e gruppo, tra potere politico e religioso e così via. Le stesse nozioni di salute e integrità fisica, oggetto di diritti cosiddetti indisponibili, sono culturalmente variabili. Senza considerare le profonde differenze di condizioni economiche e politiche che di per sé rendono impossibile un'applicazione uniforme dei diritti. Dibattito internazionale propone ripetutamente diverse interpretazioni dei diritti delle donne e degli uomini e posizioni contrastanti rispetto al ruolo degli Stati ( es. Asian values, femminismo musulmano)

All'universalismo astratto dei diritti naturali e delle Dichiarazione settecentesche si cerca di sostituirne uno diverso che parta dalla consapevolezza della diversità di esperienze e di culture, un universalismo non più come un dato ma come un obiettivo. E' stato chiamato universalismo di percorso, si parla di fusione degli orizzonti culturali, di cittadinanza multiculturale, si ricorre a concetti come ambivalenza, meticciato, flessibilità e ad altre formule che hanno in comune la necessità di passare attraverso la comunicazione, la ridiscussione comune dei diritti, il dialogo interculturale.

L'universalismo dei diritti tende dunque ad affidarsi alla ricerca di percorsi di comunicazione e confronto che diano ai diritti stessi (e alle misure per attuarli) contenuti compatibili con i fondamenti delle diverse culture. In linea generale si avverte l'importanza di un'interpretazione contestualizzata dei diritti, di trovare percorsi interni alle singole culture per affrontare pratiche discriminatorie o oppressive, percorsi che non richiedano alle persone una rottura definitiva con legami che costituiscono la loro vita o un rigetto della loro appartenenza culturale, religiosa, di gruppo.

 

Le difficoltà legate all'interpretazione differente dei diritti emergono quotidianamente anche nelle società europee, sempre più multiculturali in seguito alle migrazioni. Qui lo scenario è diverso: ci sono testi fondamentali di riferimento, interpretazioni più o meno consolidate di alcuni diritti, cultura giuridica e politica. Tuttavia società sempre più caratterizzate da pluralismo culturale e religioso, dove i diritti sono uno strumento costantemente invocato nella regolazione dei rapporti di convivenza tra diverse componenti della popolazione, tra individui e gruppi, uomini e donne, stato e minoranze. Conflitto tra diritti dei gruppi e individuo, diritti delle donne e delle culture, ma anche diverse visioni dello stesso diritto.

Dal punto di vista delle istituzioni ( legislatore, tribunali, funzionari, assistenti sociali ecc) quotidianamente si presenta la necessità di affrontare questa pluralità trovando delle soluzioni di compatibilità tra principi, pratiche e norme religiose e consuetudinarie della tradizione di appartenenza e quelle della società di immigrazione.

Dal punto di vista dei soggetti la situazione può essere descritta come pluralità di riferimenti normativi vissuta da persone che passano attraverso sistemi culturali profondamente diversi, ancora più accentuata per influenze della globalizzazione e transnazionalizzazione (transmigranti: scambio costante paese residenza e provenienza, trasformazioni es. Pasquinelli infibulazione). Situazione richiede un continuo processo di scelta più o meno consapevole, di individuazione di percorsi di compromesso, ma anche rielaborazione, distacco. Di fatto molte comunità sono governate da una specie di diritto vivente, gran parte di rapporti interni a comunità migranti viene regolato in modo autonomo, non emerge di fronte alle istituzioni pubbliche. Norme, e persone che le applicano, che derivano dalla tradizione, dalla religione ma sono riformulate in relazione al contesto di migrazione e alle influenze della comunità d'origine.

Molte ricerche ( diritto di famiglia; pratiche tradizionali).

 

 

II. Per semplificare ricordo alcune questioni relative ai rapporti tra eguaglianza nei diritti e differenze/appartenenze riconducendole alle tre tipologie consolidate di diritti.

 

Diritti civili, di libertà

 

Apparentemente quelli meno toccati dall'appartenenza, eppure è questo l'ambito in cui più emergono i conflitti tra diritti collettivi e individuali e tra diritti delle donne e diritti delle culture (Okin).

Diritti classici come la libertà di pensiero, di comunicazione, di circolazione, di proprietà, di scelta della propria occupazione, di associazione, di progettare la propria vita, si sono affermati come tutele dell'individuo nei confronti dello Stato. Per i, e soprattutto le, migranti invece le principali minacce vengono da poteri privati, famiglie e comunità.

Casi di violazione di diritti da parte delle comunità riguardano anche gli uomini, es. diritti dei lavoratori comunità cinese. Ma quando emerge un caso di violenza, discriminazione, repressione legittimato attraverso la cultura e/o la religione quasi sempre c'è di mezzo una donna.

Violazione diritti di libertà individuale derivano da pratiche consuetudinarie radicate come i matrimoni combinati, le mutilazioni genitali, la segregazione domestica, fino ad arrivare agli omicidi d'onore o alla violenza sessuale come strumento di punizione di donne ribelli. Ma questi sono solo casi emergenti al di sotto dei quali ci sono vite intere costruite sulle mediazioni, a volte sofferte, a volte no, vite in cui la convivenza tra norme viene gestita senza crisi, e l'intervento pubblico neanche preso in considerazione. Per un caso di cui si sa - proprio perché ribelli e punite- ci sono molte vite di accettazione.

L'attenzione verso l'attuazione dei diritti delle donne ha fatto emergere un aspetto fondamentale: la maggior parte delle minacce alle libertà femminili non vengono dallo Stato o da poteri pubblici, ma da poteri privati. Alla visione di libertà consolidatasi nel pensiero liberale ottocentesco, si affianca una visione della libertà come tutela nei confronti delle comunità.

La constatazione che la maggior parte delle violenze e discriminazioni femminili si verificano in ambito familiare ha portato a richiedere l'intervento delle istituzioni pubbliche nella sfera privata comunitaria e la riformulazione dei diritti di libertà in modo da fornire tutele delle persone anche verso quei soggetti collettivi e istituzioni che sono spesso socialmente legittimati a dire l'interesse delle donne ma ne sono i principali nemici. L'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha recentemente espresso preoccupazioni « quant au vide juridique constaté en matière de protection des droits de la personne humaine, des femmes immigrées et au respect du principe d'égalité entre les femmes et les hommes dans les communautés immigrées» Résolution 1478, 2006.

 

Ma la situazione più difficile da affrontare dal punto di vista dei principi liberali si verifica quando le cosiddette vittime non chiedono "aiuto", quando sono loro stesse, persone adulte, a difendere e talvolta anche rivendicare pratiche e norme di cui sono considerate "vittime". Sono numerosi i casi in cui non solo l'appartenenza culturale e religiosa è rivendicata come un diritto, ma in cui anche le istituzioni che appaiono più discriminatorie e oppressive vengono difese dalle donne che vi sono coinvolte, assunte come elementi costitutivi della loro identità da contrapporre a ciò che viene vissuto come eurocentrismo, imperialismo culturale dell'Occidente. Sono noti quelli delle donne musulmane che considerano la poligamia o lo chador come un loro diritto, o che rivendicano di poter essere musulmana e femminista, fino ad arrivare a casi in cui anche le mutilazioni genitali sono vissute e pubblicamente difese come espressione di identità culturale.

In casi come questi entra in gioco uno dei principi fondamentali della tradizione politica liberale occidentale che ha ricevuto da John Stuart Mill la più chiara definizione: il principio del danno. 1

 

1 "II solo scopo per il quale si può legittimamente esercitare un potere su un qualunque membro di una comunità civilizzata contro la sua volontà è quello di impedirgli di nuocere ad altri. Il bene fisico o morale di questo individuo non è una giustificazione sufficiente" E più avanti"Su se stesso, sul suo corpo, sulla sua mente l'individuo è sovrano" (On Liberty 1859)

 

Qualora un comportamento non provochi un "danno ad altri" come si giustifica l'intervento coercitivo dello Stato contro la volontà di una persona adulta e capace? Si può fondare su di un diritto fondamentale, come la libertà individuale o su un principio come la parità tra i sessi o su quello ancor più decisamente estraneo alle culture d'origine come la laicità dello Stato? Certo si può a lungo discutere su come si sia formata la loro volontà, la loro scelta a quali condizionamenti è stata soggetta, ma non la si può trascurare come irrilevante, come fossero delle incapaci.

Così come non si può trascurare che una scelta di allontanamento nei confronti della famiglia, della comunità ha sempre un costo, per sé o per altre persone a cui si è legati. L'obiettivo diventa dunque quello di modificare il contesto di scelta, di garantire tutele e strumenti per l'esercizio di scelte il più possibile libere. Ciò significa che l'intervento pubblico deve essere anche preventivo, che non può tradursi solo nella repressione di pratiche di lesione dei diritti (legge sulle Mutilazioni genitali femminili scarsa attuazione) Per dare possibilità concrete di sottrarsi alle pressioni della famiglia e della comunità i diritti economici e sociali svolgono una funzione essenziale.

 

Diritti economico-sociali.

 

L'accesso effettivo di donne e uomini migranti ai diritti economici e sociali va pensato non solo in termini di giustizia, integrazione e cittadinanza, ma anche di sostegno alla libertà individuale. Attraverso l'istruzione, l'assistenza medica e sociale, i sostegni alla maternità la formazione professionale, l'accesso al lavoro, all'abitazione ecc, si fornisce un insostituibile sostegno all'autonomia morale e economica, alla possibilità concreta della persona di fare scelte non dipendenti rispetto alla famiglia e alla comunità di appartenenza.

Tuttavia è proprio questo l'ambito in cui sono più richieste forme di attuazione dei diritti differenziate in ragione dei destinatari. La loro definizione si confronta con differenti visioni del corpo, della famiglia, del lavoro e del ruolo della donna nella società, dei rapporti tra individuo e gruppo, della religione ecc. Diritti/servizi che per essere effettivi non più neutrali, ma attuati secondo differenze di genere e cultura, pensate al diritto alla salute o al diritto all'istruzione (programma del Consiglio d'Europa competenze interculturali nei servizi sociali).

Dal punto di vista dell'appartenenza culturale e religiosa la possibilità di costruire politiche sociali che ne tengano esplicitamente conto si sta affermando da poco tempo. L'applicazione differenziata dei diritti sociali comprende questioni all'ordine del giorno in tutti i paesi europei, le più comuni sono le richieste nell'ambito delle istituzioni pubbliche e private e dei luoghi di lavoro di seguire le nome rituali (orari, alimentazione, festività) della propria religione, altre sono più complesse e vanno, a titolo d'esempio, dal ripensamento della medicina in chiave transculturale e alla formazione specifica di operatori in campo medico e sociale, alla scelta di programmi scolastici e di educazione religiosa.

La scuola è notoriamente un ambito cruciale, luogo di formazione futuri cittadini, luogo di mediazione tra famiglie e istituzioni. E infatti è anche il luogo in cui è più sentita l'esigenza di proteggere le tradizione e in cui più facilmente emergono i conflitti.

 

 

Diritti politici

 

L'attenzione al pluralismo culturale e religioso porta anche ad una riconsiderazione dei diritti di partecipazione dei migranti. Il presupposto di un ripensamento di contenuti, tutele e forme di applicazione dei diritti fondamentali è una ridiscussione pubblica dei loro contenuti che coinvolga i soggetti interessati ( che si richiama al più vasto processo di ridiscussione dei diritti umani attraverso il confronto tra differenti valori, bisogni, culture). Attenzione alle modalità di partecipazione politica degli immigrati.

Prospettiva più ampia: nuova popolazione lavoratrice, solo il loro voto può rispecchiare gli interessi del "popolo", destra e sinistra si assomigliano perché le loro basi (e relativi bisogni), tradizionalmente distinte, ora si sovrappongono. Voto alle elezioni locali, partecipazione al voto amministrativo degli stranieri residenti, la Convenzione di Strasburgo del 1992 prevede altre forme di consultazione degli immigrati, costituendo dunque un riferimento normativo a cui ricollegarsi (Casi di consulte).

La partecipazione dei destinatari nella elaborazione delle norme che li riguardano è in primo luogo un principio fondamentale della tradizione democratica (Rousseau), ma si traduce anche in una condizione di efficienza, essenziale per garantire un'applicazione dei diritti compatibile sia con le appartenenze culturali e religiose, sia con le specifiche condizioni lavorative, economiche, familiari, degli immigrati, dunque per la corrispondenza tra bisogni e servizi. La ricerca di forme nuove di rappresentanza è poi essenziale per garantire i diritti delle persone nei confronti delle comunità di cui sono membri, spesso rappresentate dalle componenti più organizzate e potenti, ma non rappresentative. Ma lo è in generale per le persone con meno potere all'interno delle comunità. Chi decide, chi rivendica?

Diritti individuali Vs. collettivi, rappresentanti del gruppo, interlocutori, istituzioni, come si garantisce che siano realmente rappresentativi? (caso associazioni musulmane) Nel caso delle donne poi la predisposizione di forme di loro coinvolgimento pubblico, di consultazione politica è particolarmente significativa come strumento di tutela della loro autonomia e dei loro interessi nei confronti delle comunità di appartenenza, di frequente dominate e rappresentate pubblicamente dalla componente maschile. Spesso sono le stesse donne interessate a individuare delle strategie che permettono di difendere i loro interessi e loro scelte senza rompere con le famiglie e la tradizione, delle vie d'uscita dalla contrapposizione in cui sono strette tra diritti delle culture, rivendicati da rappresentanti che non hanno scelto, e diritti delle donne, elaborati da una tradizione in cui non si riconoscono.

 

III. Principio di eguaglianza

 

Diritti dell'uomo hanno come presupposto eguaglianza naturale di tutti gli uomini (altrimenti privilegi). La percezione dell'eguaglianza è parte inscindibile di una cultura dei diritti, ed è un'eguaglianza fondata sul valore di ciascun individuo. Un diritto ha nella sua definizione l'eguale considerazione di tutti, non è un caso che il radicamento dei diritti umani sia ancora oggi più difficile in società costruite su diseguaglianze e differenze legate alla nascita.

Diritto deve trattare da eguali. Ma come si realizza 1'Eguaglianza giuridica, nei diritti? "Il problema consiste nel coniugare Eguaglianza e differenze"

 

Tre concezioni dell'eguaglianza normativa che stabiliscono un rapporto diverso con le differenze individuali riconducibili ad un'appartenenza di gruppo.

La prima è quella più nota: l'eguaglianza di fronte alla legge (Dichiarazione 1789), detta anche eguaglianza formale. “La legge è eguale per tutti” implica la negazione delle differenze tra le persone che non devono esistere per il diritto, negazione delle appartenenze nello spazio pubblico. Eguaglianza significa dunque identità di trattamento: a ciascuno lo stesso trattamento, gli stessi diritti. Questa concezione si svilupperà poi come non discriminazione sulla base del sesso, razza, opinione politica ecc.

La seconda è quella comunemente detta eguaglianza sostanziale. Secondo questa concezione dell'eguaglianza le differenze sono elementi negativi che vanno cancellati o almeno attenuati. L'eguaglianza si pone dunque come obiettivo che richiede l'intervento attivo dello Stato per diminuire gli svantaggi che derivano dalle differenze economiche, sociali, naturali attraverso misure tendenti a limitare le diseguaglianze e le discriminazioni. Questa concezione può giustificare trattamenti speciali, che in alcuni casi si possono tradurre in deroghe all'eguaglianza formale come identità di trattamento (es. azioni positive, quote)

Una terza concezione ( che potremmo chiamare ‘inclusiva’ ) dell'eguaglianza normativa implica che le differenze individuali non siano più ignorate come nell'eguaglianza formale né considerate negative come nell'eguaglianza sostanziale, ma siano considerate come caratteri da difendere o comunque rilevanti. Dunque in questa prospettiva l'eguaglianza può realizzarsi solo se le norme giuridiche e le politiche pubbliche sono formulate tenendo conto di differenze collettive di genere, razza, cultura, religione ecc.

I trattamenti differenziati che si fondano su una visione pluralista della società dove non esiste un modello di valori e pratiche privilegiato e considerato come la normalità in riferimento al quale gli altri sono considerati speciali e dunque richiedenti trattamenti speciali (ad es. ogni gruppo ha diritto alle sue festività religiose). Questa visione dell'eguaglianza è controversa, non ha ancora una formulazione consolidata, soprattutto con riferimento alle differenze culturali e religiose. In questa direzione sembra andare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dal momento che pone l'art. 22 “L'Union respect la diversité culturelle, religieuse et linguistique” nel titolo dedicato all'Eguaglianza.

 

L'eguaglianza come obiettivo - che si realizza anche attraverso la diversità di trattamento - può tradursi dunque sia in misure volte ad eliminare o attenuare le conseguenze negative delle differenze d'origine sia in misure volte a valorizzarle o comunque a tenerne conto nella predisposizione di interventi pubblici.

Le tre nozioni d'eguaglianza normativa che ho evidenziato si caratterizzano per il diverso rapporto con le differenze ma sono tutte fondate sull'eguaglianza naturale, intesa come eguale valore degli esseri umani. Gli uomini nascono diversi ma con eguale valore. Questo fa sì che I. Non debbano essere discriminati, cioè debbano essere trattati allo stesso modo rispetto a quelle differenze considerate irrilevanti; 2. Il diritto debba attivarsi per diminuire le discriminazioni e le differenze negative 3. Il diritto debba attivarsi per dare eguale considerazione alle differenze positive.

 

IV. Principio di responsabilità

 

Ultimo aspetto che vorrei sottolineare è l'importanza di andare oltre ai principi.

Siamo partiti dai principi ma vorrei sottolineare l'importanza di partire dalla conoscenza di situazioni concrete, evitare generalizzazioni che alimentano pregiudizi e evitare contrapposizioni di principi che aumentano i conflitti, scelte fondate su valori assoluti che fanno danno a coloro che dovrebbero proteggere.

In generale la variabilità delle situazioni porta in primo piano il caso singolo, suggerisce di guardare alle circostanze, di cercare dei percorsi che accertino volta per volta gli interessi e le volontà delle persone coinvolte, di evitare le contrapposizioni tra visioni del mondo o tra etiche religiose e l'applicazione dall'alto di principi e norme senza considerarne le conseguenze sui soggetti. Evitare soluzioni astratte, avvicinarsi ai casi concreti, considerare tutte le implicazioni, non trascurare le conseguenze concrete di scelte politiche e giuridiche operate in nome di principi e diritti individuali. "Questioni di principio" non hanno una risposta univoca.

Tre esempi: 1) 1 divieto matrimonio poligamico e riconoscimento effetti tra cui ricongiungimento Poligamia incompatibile con eguaglianza tra i sessi e vietato da molte legislazioni nazionali. Reato. Ma se il ricongiungimento e i diritti sociali che ne derivano (assegni familiari, assistenza medica, alloggio ecc) è riconosciuto solo alla prima moglie e ai suoi figli, impedisce a madri musulmane, legittimamente sposate nel loro paese, di vivere accanto ai propri figli e istituisce una nuova forma di discriminazione tra mogli. Sul piano giudiziario e in parte legislativo vari ordinamenti europei riconoscono in questi casi deroghe al principio della monogamia.

2) Nelle scuole francesi, il divieto di chador può essere inteso come violazione libertà personale o come aiuto a proteggerla. Divieto può portare all'esclusione di molte ragazze musulmane dall'istruzione e dunque perpetuare forme di isolamento domestico e inferiorità culturale rispetto agli uomini, dunque limitazione libertà, autonomia e eguaglianza.

3) Diritto alla salute e integrità fisica Mutilazioni genitali femminili. E' giusto punire dei genitori che l'hanno inflitta alla loro figlia nell'idea di ottemperare ad un dovere, di fare il loro bene? (problema del dolo) La reclusione di genitori che hanno inflitto alla bambina una mutilazione genitale non è certo nell'interesse della bambina stessa o dei suoi fratelli, o più semplicemente il timore della denuncia penale ha la conseguenza di allontanare le bambine dalla sanità pubblica senza far diminuire in modo consistente l'incidenza della pratica.

 

Queste situazioni più che sulle norme generali, mettono l'accento sul ruolo dei soggetti, magistrati nell’applicazione del diritto in caso di conflitto, ma prima e ben più di frequente sulle singole persone che agiscono con ruolo pubblico in situazioni di pluralismo, sulla loro consapevolezza, responsabilità, preparazione.

 

 

Milano, 19 marzo 2010