[Marco Fossati, in La città dell’uomo. Storia e idee, B. Mondadori, Milano 1998, Vol. II]
"Dove vi è la società, lì vi è il Diritto" (Ubi societas, ibi ius), dicevano gli antichi sottolineando così la connessione necessaria fra un gruppo di individui che stabiliscono relazioni reciproche (la società) e un sistema di regole che ne disciplinano i rapporti (il Diritto). Il carattere di tali regole può variare anche molto, secondo il tipo di società di cui esse sono espressione, ma la loro funzione resta in ogni caso quella di stabilire dei diritti (e dei doveri) che dovranno essere rispettati da tutti.
Dagli antichi imperi basati sul lavoro degli schiavi, al mondo feudale dei cavalieri e dei servi della gleba, fino alla nascita degli Stati moderni in cui si è rafforzata e imposta la borghesia, la storia ci presenta differenti tipi di società in ciascuna delle quali certi diritti sono stati riconosciuti e altri sono rimasti ignorati.
Dobbiamo dunque distinguere fra il Diritto, di cui parlavamo all'inizio, e i diritti che si sono affermati nel corso della storia. In una prima approssimazione si può dire che, se il Diritto è l'insieme delle regole che rendono possibile la coesistenza fra le persone, i diritti sono gli interessi che vengono protetti da tali regole. Ne deriva così, se si passa il bisticcio di parole, che sono riconosciuti come diritti solo quegli interessi che vengono accolti nel Diritto. Si vede subito allora che il riconoscimento dei diritti non è una condizione data in partenza, né acquisita una volta per tutte, ma è il risultato di un processo, tuttora in corso e suscettibile di arresti e di arretramenti.
"Non molto tempo fa un intervistatore, dopo una lunga conversazione sui caratteri del nostro tempo che destano una viva preoccupazione per l'avvenire dell'umanità, [...] mi chiese alla fine se fra tante prevedibili cause di sventura vedevo qualche segno positivo. Risposi che, sì, ne vedevo almeno uno: la crescente importanza data nei dibattiti internazionali, tra uomini di cultura e politici, in convegni di studio e in conferenze di governi, al problema del riconoscimento dei diritti dell'uomo." (N.Bobbio, L'età dei diritti, p.45)
Così scriveva qualche anno fa il filosofo Norberto Bobbio che si dichiarava in tal modo d'accordo con quanti ritengono che l'ampliamento dei diritti umani sia l'unico criterio sicuro per valutare se esista un effettivo progresso dell'umanità.
Ma che cosa si intende per diritti dell'uomo? Di essi si comincia apertamente a parlare alla fine del Settecento quando vengono compresi nelle dichiarazioni programmatiche delle due rivoluzioni che segnano la storia di quel secolo: quella americana e quella francese.
Nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, approvata il 4 luglio 1776, si legge:
"Reputiamo di per sé evidentissime le seguenti verità: che tutti gli uomini sono stati creati uguali; che il Creatore li ha investiti di certi diritti inalienabili; che tra questi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità".
Tredici anni dopo, il 26 agosto 1789, all'inizio della Rivoluzione francese, l'Assemblea Costituente approvò solennemente la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino i cui articoli iniziali affermano:
"1) Gli uomini nascono e vivono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.
2) Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imperscrittibili dell'uomo. Questi diritti sono: la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.
3) Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione; nessun corpo, nessun individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa.
4) La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri. Così, l'esercizio dei diritti naturali di ciascun individuo non ha altri limiti se non quelli che assicurano agli altri membri della Società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti non possono essere determinati che dalla legge.
5) La legge ha il diritto di proibire soltanto le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è proibito dalla legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina."
Dunque, secondo le dichiarazioni che abbiamo appena letto, i diritti umani sono anche diritti naturali e di questi dobbiamo ora occuparci per capire che cosa sono e come si sono affermati.
Per secoli le società, succedutesi nelle diverse epoche storiche, si erano soprattutto preoccupate dei doveri da imporre ai propri membri. Le raccolte di leggi, fino dagli esempi più antichi come il Codice di Hammurabi (XVIII secolo a.C.), Le Leggi delle XII Tavole (V secolo a.C.) o, per fare un esempio a noi più famigliare, gli stessi Dieci Comandamenti, erano essenzialmente elenchi di norme imperative, di obblighi e di divieti. Dovevano servire a proteggere la società, salvaguardando il suo assetto interno, e poco si curavano dell'individuo la cui vita era concepita in funzione del gruppo e non viceversa. Inoltre, dall'antichità fino a tutto il medioevo e oltre, il potere politico era sentito come l'espressione di una volontà divina.
Sia che il sovrano fosse identificato personalmente con un dio, come il faraone egiziano, sia che, in virtù del suo ruolo, venisse associato agli dei, come l'imperatore romano, sia che, come nel medioevo, la sua sovranità venisse fatta discendere da una investitura divina, il suo potere aveva un fondamento sacro e sacro era considerato l'ordine sociale che le leggi da lui emanate dovevano salvaguardare. Questa concezione, che, alla fine dell'età antica, aveva retto al passaggio dal paganesimo al cristianesimo, entrò in crisi nell'età moderna quando nel mondo occidentale cominciarono a formarsi le monarchie nazionali e, con la Riforma Protestante, si frantumò l'unità religiosa dei cristiani.
In questo quadro di divisioni politiche e religiose nasce l'esigenza di dare un diverso fondamento al potere politico e alle leggi che da esso emanano. Si comincia a pensare che queste ultime debbano essere fatte in armonia con i caratteri originali degli uomini, che sono comuni a tutti indipendentemente dalle loro scelte religiose. Nasce così il giusnaturalismo, la dottrina cioè che si propone di individuare quali sono i diritti naturali dell'uomo che ogni società dovrà rispettare. Ecco come ne parla John Locke (1632-1704) che di questa dottrina fu uno dei principali fondatori:
"Per bene intendere il potere politico e derivarlo dalla sua origine, si deve considerare in quale stato si trovino naturalmente tutti gli uomini, e questo è uno stato di perfetta libertà di regolare le proprie azioni e disporre dei propri possessi e delle proprie persone come si crede meglio entro i limiti della legge di natura, senza chiedere il permesso o dipendere dalla volontà di nessun altro". (J.Locke, Secondo trattato sul governo, II,4)
L'origine del potere politico non deve quindi essere cercata nella religione, su cui non vi è un accordo universale, ma nello stato di natura, cioè nella condizione in cui l'uomo viveva prima della nascita della società. Bisogna ricostruire quello stato originario e individuare le leggi che naturalmente vi operavano perché su di esse soltanto potranno essere legittimamente modellate le norme che devono regolare la vita della moderna società.
D'accordo su questi presupposti, i giusnaturalisti si dividono poi sul modo in cui si deve interpretare lo stato di natura e quindi sul modello di società che da esso bisogna dedurne. Tutti però si trovavano uniti nel mettere al centro della loro riflessione l'individuo e i suoi diritti. In proposito osserva Norberto Bobbio:
"Concezione individualistica significa che prima viene l'individuo, si badi, l'individuo singolo, che ha valore di per se stesso, e poi viene lo Stato e non viceversa, che lo Stato è fatto per l'individuo e non l'individuo per lo Stato, anzi, per citare il famoso articolo 2 della Dichiarazione dell'89, la conservazione dei diritti naturali e imperscrittibili dell'uomo è 'lo scopo di ogni associazione politica'. In questa inversione del rapporto tradizionale fra individuo e Stato viene invertito anche il rapporto tradizionale fra diritto e dovere. Nei riguardi degli individui vengono d'ora innanzi prima i diritti e poi i doveri; nei riguardi dello Stato prima i doveri e poi i diritti". (N.Bobbio, L'età dei diritti, p.59)
La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 non ha avuto successivamente un'attuazione pratica facile nè immediata. Non solo nel corso dell'800 è stata avversata da coloro che volevano impedire l'evoluzione in senso liberale della società, ma ancora oggi risulta inapplicata in molti paesi del mondo. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dopo aver assistito alla sistematica violazione dei diritti umani che era stata attuata da diversi regimi e che aveva avuto il suo culmine nell'assassinio di sei milioni di ebrei attuato dai nazisti, la comunità internazionale ha sentito la necessità di rilanciare il tema dei diritti umani ridefinendone l'area che si era nel frattempo allargata alla sfera politica e sociale. Si è così arrivati alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) il 10 dicembre 1948. Anche in quell'occasione si è trattato di una dichiarazione di intenti più che di una normativa vincolante che l'ONU non aveva (e del resto non ha neppure oggi) il potere di far rispettare dovunque. Non bisogna tuttavia sottovalutare l'importanza di quella Dichiarazione con la quale viene fissato, per la prima volta nella storia, un sistema di principi fondamentali che devono regolare la vita degli uomini il quale trova l'adesione della maggior parte dei popoli del mondo che si esprimono attraverso i loro governi. Leggiamo che cosa afferma il secondo articolo della Dichiarazione del 1948:
"Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza alcuna distinzione per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità".
E' particolarmente importante il punto in cui si afferma che, riguardo alla validità della Dichiarazione, "nessuna distinzione" sarà fatta per alcun paese quale che sia la sua situazione politica interna o internazionale. Dal momento in cui la Dichiarazione viene approvata dall'Assemblea dell'ONU la violazione di un diritto umano, in qualunque paese si verifichi, anche quando non possa essere impedita, non può in alcun modo essere considerata un fatto interno a quel dato paese, ma riguarda tutta la comunità internazionale che si sente colpita in un suo diritto fondamentale. Facciamo un esempio per chiarire questo punto importante: ogni Stato può agire come crede meglio per difendere il suo ordine interno e combattere la criminalità; le sue azioni possono ovviamente essere discusse, approvate o criticate, da chiunque, ma rimangono una prerogativa di quello Stato.
Se però fra queste azioni venisse inserito l'uso della tortura per far confessare le persone sospettate di delitti, questa sarebbe considerata una violazione dei diritti umani contro la quale la comunità internazionale si sentirebbe autorizzata a intervenire con i mezzi in suo possesso. Si potrebbe a questo punto osservare che queste considerazioni non impediscono ancor oggi la pratica della tortura in molte parti del mondo, ma è già un importante passo avanti che questa pratica debba essere nascosta e dissimulata e che nessuno la possa rivendicare come lecita. Una cosa infatti è violare un diritto, un'altra non riconoscerlo come tale. Nel primo caso si agisce come il criminale, che può anche sfuggire ai rigori della legge ma che si mette con il suo gesto al di fuori della comunità civile e contro di essa; nel secondo caso invece l'atto che viene compiuto non è considerato un delitto e il suo autore può agire alla luce del sole e cercare il consenso dell'opinione pubblica.
Confrontando la Dichiarazione dei diritti del 1789 con quella del 1948 risultano evidenti anche altre differenze e prima di tutte la quantità di nuovi diritti che si sono aggiunti a quelli solennemente affermati un secolo e mezzo prima. Del resto anche uno sgurdo rapido alla storia delle società umane ci mostra che l'area degli interessi riconosciuti come diritti si è lentamente ma incessantemente allargata. Azioni che oggi vengono universalmente condannate come violazioni di diritti riconosciuti erano pratica abituale fino a non molto tempo fa: si pensi soltanto che fino alla seconda metà del secolo scorso la schiavitù era perfettamente legale nei civilissimi Stati Uniti d'America (quegli stessi che avevano associato la loro nascita alla prima solenne dichiarazione dei diritti dell'uomo!) e che la tortura, di cui si è parlato prima, era considerata un normale metodo di interrogatorio dai tribunali europei fino alla fine del '700. Ma i nuovi diritti per affermarsi sono entrati inevitabilmente in conflitto con altri interessi, precedentemente e spesso per lungo tempo considerati diritti. Per esempio, il diritto di ogni essere umano a non venire ridotto in schiavitù limita i diritti, riconosciuti per secoli, dei possessori di schiavi e per sollevare i contadini dall'obbligo di prestare gratuitamente il loro lavoro sulle terre dei signori (corvée) si dovettero abrogare i diritti feudali. Perchè non ci siano confusioni nella soluzione di conflitti fra titolari di interessi fra loro incompatibili (per esempio lo schiavo che rivendica la libertà e il suo padrone che pretende di conservarne la proprietà) è necessario che la formulazione dei diritti e delle leggi che li tutelano, sia chiara e non equivoca e che non accada che due leggi dello stesso ordinamento possano essere invocate per difendere interessi contrastanti. Una svolta importante si è compiuta in questa direzione a partire dalla fine del XVIII secolo (siamo sempre nel periodo-chiave della Rivoluzione Francese) con il processo che ha portato all'approvazione delle Costituzioni e alla riforma dei Codici . Le Costituzioni, che sono state conquistate dopo difficili lotte nel corso del XIX secolo, sono i documenti che contengono i principi fondamentali su cui si reggono gli Stati moderni.
Vi si trovano enunciati i doveri e, soprattutto, i diritti che disciplinano i rapporti di ciascun cittadino verso lo Stato il quale, nel darsi le leggi per la propria amministrazione, non potrà mai violare i principi della Costituzione. Nonostante ciò gli interessi che coesistono in una società sono talmente numerosi e diversi che i casi di conflitto sono tutt'altro che rari. Ancor più complicata e confusa era la situazione nel passato quando, a causa delle tradizioni feudali, le leggi cambiavano a distanza di pochi chilometri all'interno dello stesso Stato. Ecco come Voltaire (1694-1778) descrive da questo punto di vista la situazione della Francia a metà del Settecento:
"Vi sono 144 usanze in Francia, che hanno valore di legge; queste leggi sono quasi tutte diverse. Un viaggiatore in questo paese, cambia leggi quasi tante volte quante cambia i cavalli di posta. Infine, al giorno d'oggi, la giurisprudenza si è tanto perfezionata, che non vi è usanza che non abbia diversi commentatori, e tutti, inutile dirlo, di avviso differente". (Voltaire, Coutume, Dizionario filosofico)
Per mettere ordine in quella grande confusione legislativa intervenne la codificazione, cioè la redazione dei Codici, che sono le raccolte delle norme giuridiche, ordinate in articoli, relative a una determinata materia. Raccolte di questo genere erano comparse anche nel passato (per esempio il Corpus Iuris Civilis fatto redigere dall'imperatore bizantino Giustiniano nel VI secolo) ma il primo Codice moderno, che è poi servito da modello per i successivi, è il Codice Napoleonico del 1804. Dall'esistenza dei Codici e dalla garanzia che le leggi in essi raccolte siano fatte rispettare discende il fondamentale principio della certezza del diritto che consiste nel fatto che ogni cittadino si senta tutelato dallo Stato il quale perseguirà ogni violazione dei diritti sulla base di norme certe, conosciute in anticipo e di pene stabilite preventivamente e non decise in modo arbitrario (Stato di diritto). Inoltre l'esistenza di un codice di leggi che definiscono con precisione quali siano i comportamenti considerati reati e entro quali limiti debbano essere fissate le pene risulta indispensabile anche per garantire agli imputati il diritto alla difesa (garantismo). Ecco come descrive questo processo il giurista Nicola Matteucci:
"Codificazione voleva dire una razionalizzazione del diritto intesa a ottenere un sistema di norme fra loro coerenti, ancorate a principi generali e basate su concetti razionali, che si riferivano all'azione dell'uomo con comandi e con divieti, dai quali far discendere determinate conseguenze giuridiche. Ne consegue che in questo sistema di norme, chiuso e senza lacune, obiettivo e razionale, lo scienziato, il giudice, l'amministratore potevano operare solo attraverso la logica; la loro era quindi un'attività tecnica e non politica, cioè neutrale, poichè solo conoscitiva. Tutto è finalizzato, sempre all'individuo che aspira alla certezza e alla stabilità dell'ordinamento giuridico, basato su norme astratte, generali e impersonali, come anche alla neutralità nella sua applicazione". (N.Matteucci, Stato, Enciclopedia del Novecento)
Se osserviamo il percorso storico mediante il quale i diritti si sono affermati ed estesi, possiamo facilmente distinguervi tre fasi. La prima ha avuto al centro i diritti civili, quelli cioè che riguardano il cittadino e garantiscono la sua sfera di libertà entro la quale lo Stato non deve avere alcuna ingerenza. Questi diritti, che tutelano la libertà personale, di pensiero, di associazione, ecc., sono stati fortemente sostenuti dal pensiero liberale che assegna allo Stato il compito fondamentale di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'esercizio della libertà individuale (fine negativo dello Stato). La seconda fase è stata quella dei diritti politici che affermano la libertà dei cittadini di partecipare direttamente e indirettamente al governo dello Stato di cui fanno parte. Si tratta fondamentalmente del diritto elettorale sia attivo (eleggere i propri rappresentanti), sia passivo (essere eletti) che il pensiero democratico ritiene debba essere esteso a tutti i cittadini, uomini e donne, con il solo limite dell'età (suffragio universale). La terza fase infine è stata quella dei diritti sociali che impongono allo Stato non solo di garantire al cittadino la sua libertà individuale e la partecipazione alla vita pubblica, ma anche di metterlo nelle condizioni di esercitare le sue prerogative fornendogli un minimo di benessere materiale. Con questa richiesta, che è stata sostenuta dal pensiero socialista, lo Stato non si limita più a rimuovere gli ostacoli ma deve intervenire per sostenere i cittadini più svantaggiati in modo da mettere tutti in una effettiva condizione di uguaglianza (ruolo positivo dello Stato).
Ciascuna di queste tre fasi indica la comparsa di nuovi soggetti titolari di interessi che premono per essere riconosciuti come diritti. Non si deve tuttavia pensare che questo riconoscimento sia avvenuto in una ordinata successione temporale: durante l'Ottocento la lotta per i diritti civili si è spesso intrecciata con quella per i diritti politici e i più decisi sostenitori di questi ultimi univano spesso alle loro rivendicazioni anche quella per i diritti sociali. Inoltre non si è trattato solamente di affermare dei diritti in astratto, ma di imporne il riconoscimento per nuove e più allargate categorie di persone. La lotta per il diritto di voto, per esempio, è stata a lungo condotta solo a favore dei cittadini di sesso maschile e soltanto all'inizio del nostro secolo, dopo lunghe e difficili lotte, le donne sono riuscite a imporre in alcuni paesi che quel diritto venisse riconosciuto anche a loro. In Italia il voto alle donne fu concesso solo nel 1946; in Svizzera solo nel 1971.
Il primo dicembre del 1955, a Montgomery, in Alabama, nel Sud degli Stati Uniti, la signora Rosa Parks, salita sull'autobus dopo una lunga giornata di lavoro, decise che era troppo stanca per fare in piedi il viaggio fino a casa, e andò a sedersi nell'unico posto rimasto libero. Fu immediatamente arrestata.
Quel posto infatti era nella parte dell'autobus riservata ai bianchi e la signora Parks non era bianca ma apparteneva ai venti milioni circa di cittadini statunitensi di origine africana (afroamericani) per i quali, a quell'epoca, non erano riconosciuti diritti uguali al resto della popolazione. Avevano scuole separate, zone separate nei locali e sui mezzi pubblici, perfino toilette separate. La signora Parks lo sapeva benissimo e la sua trasgressione fu un volontario atto di protesta. Da allora prese il via il vasto movimento per i diritti civili che, fra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60 interessò gli Stati del Sud, negli Stati Uniti, dove più alta era la concentrazione di cittadini neri e dove permanevano le discriminazioni più forti. Leader riconosciuto di questo movimento fu Martin Luther King, sostenitore della nonviolenza, che verrà assassinato dai razzisti nel 1968. Ecco un brano del discorso che rivolse alla folla di oltre duecentomila persone che nel 1963 condusse, in una epica "marcia su Washington" fin sotto le mura della Casa Bianca:
"Non ci sarà in America né riposo né tranquillità fino a quando ai neri non saranno stati concessi i loro diritti di cittadini. I turbini della rivolta continueranno a scuotere le fondamenta della nostra nazione fino a quando non sarà sorto il giorno luminoso della giustizia. [...] Non potremo essere soddisfatti finché gli spostamenti sociali davvero permessi ai neri saranno da un ghetto piccolo a un ghetto più grande. Non potremo mai essere soddisfatti finché i nostri figli saranno privati della loro identità e derubati della loro dignità da cartelli che dicono: 'Riservato ai bianchi'. Non potremo mai essere soddisfatti finché i neri del Mississippi non potranno votare e i neri di New York crederanno di non avere nulla per cui votare. No, non siamo ancora soddisfatti e non lo saremo finché la giustizia non scorrerà come l'acqua e il diritto come un fiume possente.
[...] E perciò, amici miei, vi dico che, anche se dovrete affrontare le asperità di oggi e di domani, io ho sempre davanti a me un sogno. E' un sogno profondamente radicato nel sogno americano, che un giorno questa nazione si leverà in piedi e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni: noi riteniamo ovvia questa verità, che tutti gli uomini sono creati uguali". (M.L.King, Io ho un sogno, Sei, To, '93, pp.101/103)
Il movimento dei neri americani ottenne una sua vittoria legale nel 1964 con il Civil Rights Act (Atto per i diritti civili) che non solo eliminava le limitazioni per gli afroamericani, ma introduceva anche delle azioni positive per promuovere il loro inserimento nel lavoro e nella scuola attraverso particolari agevolazioni che compensassero lo svantaggio di partenza. Oggi, a più di trent'anni di distanza, si possono misurare gli importanti progressi che ha fatto la condizione dei neri in America sul piano dei diritti civili e politici mentre rimane assai più problematica la situazione dei diritti sociali.
A due secoli dalla rivoluzione francese e a cinquant'anni dalla Dichiarazione dell'ONU, i casi di negazione dei diritti umani sono purtroppo ancora molto diffusi e ancora di più lo sono quelli in cui a un riconoscimento formale non fa seguito una effettiva applicazione. Fortunatamente però esistono anche esempi positivi in cui sono stati riconosciuti diritti lungamente negati. E' il caso del Sudafrica dove, all'inizio del 1994, dopo durissime lotte, è stato definitivamente imposta l'abrogazione dell'apartheid, il regime di segregazione imposto alla maggioranza nera della popolazione.
Si può dire che, nella fase attuale, la questione dei diritti umani presenta due aspetti fondamentali. Da una parte vi è la difesa dei diritti universalmente riconosciuti e la lotta che in molte parti del mondo viene condotta contro la loro violazione, dall'altra va avanti il processo per la conquista di nuovi diritti e per il riconoscimento di nuovi soggetti come titolari di diritti.
Alla difesa dei diritti umani si dedicano, con mezzi e con poteri che sono troppo spesso molto al di sotto delle necessità, la stessa ONU e le agenzie ad essa affiliate come l'Unicef (Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia) e la Fao (Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura). In alcuni casi sono state istituite strutture apposite per intervenire in particolari situazioni come, per esempio, il Tribunale internazionale per i crimini di guerra, fondato nel 1993 per giudicare i responsabili delle violazioni dei diritti umani nel territorio della ex-Jugoslavia. In altri casi sono associazioni volontarie, svincolate dagli Stati e quindi non condizionate dalle loro strategie politiche e diplomatiche, che si dedicano alla denuncia delle violazioni dei diritti umani e organizzano campagne di informazione e di mobilitazione dell'opinione pubblica perché faccia pressione sui governi e li induca ad agire. Fra di esse ha assunto una grande importanza Amnesty International che si occupa soprattutto alla lotta contro le detenzioni illegali, la tortura e la pena di morte.
Per quanto riguarda l'allargamento dei diritti che vengono riconosciuti e affermati si possono ulteriormente distinguere due aspetti. Uno rimanda all'individuazione più precisa dei soggetti cui vanno attribuiti i diritti dell'uomo già riconosciuti in via generale; in questo senso vanno interpretate le risoluzioni internazionali che hanno fatto seguito alla Dichiarazione del 1948 (per esempio: la Convenzione sui diritti politici della donna del 1952, la Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959, il Patto sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto sui diritti civili e politici del 1966). L'altro riguarda invece l'individuazione di nuovi soggetti che sono per la prima volta considerati titolari di diritti che devono essere riconosciuti e rispettati.
In questo senso, per esempio, si parla oggi di diritti delle generazioni future che non devono subire i danni delle nostre scelte distruttive sulle risorse ambientali, di diritti della natura che non deve essere considerata una specie di grande supermercato a disposizione degli uomini ma un tutto integrato, un ecosistema, in cui ciascuna delle componenti, uomini compresi, ha il compito di interagire con le altre garantendo la sopravvivenza dell'insieme. Una interessante articolazione di questa nuova sensibilità ecologica riguarda la diversa considerazione degli animali e dei loro diritti che sta affermandosi da più parti e da cui discendono le battaglie, anche legislative, che si fanno per abolire o limitare la caccia, la vivisezione, l'allevamento di animali da pelliccia.