Il diritto al primo colpo. Cambia il nemico, bisogna cambiare le regole della guerra. Per salvarle
di Emanuele Ottolenghi e Guglielmo Verdirame, il Foglio 1 marzo 2003
L’evoluzione dopo il Secondo conflitto mondiale e nell’era della Guerra fredda
si fondava su un principio semplice ma efficace: la miglior difesa è la
deterrenza, e l’uso della forza militare da parte degli Stati è generalmente
proibito. La Carta delle Nazioni Unite contiene solo due esplicite eccezioni: la
legittima difesa in seguito a un’aggressione e l’uso della forza autorizzato dal
Consiglio di sicurezza. Nel nuovo ordine internazionale creato dalla fine del
bipolarismo, l’integrazione economica, l’interconnettività globale, il crollo
dell’impero sovietico e la disintegrazione politica di Stati falliti in
conflitti etnici e tribali di vaste aree sul pianeta presentano una sfida al
diritto che ancora formalmente governa le relazioni internazionali tra Stati. Il
nuovo (dis)ordine internazionale mette in crisi le tradizionali norme, in
particolare attraverso il terrorismo per la sua natura nuova di guerra
asimmetrica tra uno o più Stati e un aggressore non statale.
Questo scenario impone un radicale ripensamento del diritto internazionale nella
sfera dell’uso della forza in particolare: contrariamente al passato, occorre
contemplare la possibilità che l’attacco preventivo assuma legittimità in certi
casi, specie di fronte al terrorismo, che costituisce oggi la principale fonte
di minaccia alla sicurezza globale.
* * *
La necessità di includere in certi casi il ricorso alla forza in funzione
preventiva non deriva da una volontà di avallare supposte politiche aggressive e
guerrafondaie ma va bensì dedotta dagli scenari prodotti dal rivoluzionario tipo
di conflitto che il terrorismo impone al mondo occidentale. La guerra del futuro
non verrà soltanto combattuta sui campi di battaglia da eserciti contrapposti,
ma sarà soprattutto portata nelle nostre case da guerrieri in borghese il cui
scopo dichiarato non è di conquistare territorio e risorse, ma di sterminare
popolazioni intere e sottometterne o distruggerne la civiltà. Il guerriero del
terrore non indossa divise ma si mimetizza tra la popolazione civile,
facendosene scudo e sfruttando l’orrore delle immagini di guerriglia urbana allo
scopo di scoraggiare le opinioni pubbliche occidentali dal sostenere interventi
armati volti a snidare mandanti ed esecutori del terrore. Anche in scontri di
tipo militare, gli eserciti occidentali dovranno sempre più spesso combattere in
zone densamente popolate, contro un nemico invisibile che viola apertamente lo
ius in bello, rendendo quindi difficile se non impossibile la distinzione, nella
scelta degli obiettivi, tra civili e militari.
Il diritto internazionale vigente non va difeso dogmaticamente come un testo
sacro, inappellabile e immutabile nel tempo. Esso offre strumenti efficaci in un
particolare contesto di relazioni internazionali che, con la fine della Guerra
fredda, in parte non esiste più. Con la modifica del contesto entro il quale il
diritto opera, è necessario modificare il diritto perché esso rimanga strumento
utile. L’alternativa, un dogmatismo giuridico dissociato dalla realtà che
dovrebbe regolare, non tutela la pace e l’ordine internazionale ma apre la porta
all’anarchia e al soppiantamento del diritto da parte di un mondo hobbesiano.
* * *
Il nemico della guerra del Ventunesimo secolo è un guerriero solitario e
anonimo, che si trasforma in bomba umana su un autobus, un treno o in un
supermercato, o che, inoculatosi di una variante letale di vaiolo fornitagli da
un laboratorio in uno Stato canaglia, sale su un aereo di linea e dissemina il
contagio per tutto il globo. Il terrorista è un nemico invisibile: le armi che
sceglie non sono rilevabili ai sistemi di controllo che si trovano nei posti di
frontiera, e, come l’11 settembre ha tristemente dimostrato, bastano un
coltellino svizzero o le forbici da unghie per causare immenso danno e
distruzione all’unica e incontrastata superpotenza mondiale. Il tutto senza
sparare un colpo e con un costo complessivo di poche migliaia di dollari.
La minaccia che i nostri servizi di sicurezza oggi si preparano ad affrontare
dunque non è più quella di un attacco a sorpresa di un esercito nemico, dove
movimenti di truppe e materiale bellico possono essere notati dai satelliti,
dove governi possono essere dissuasi, prevenuti, o sconfitti, dove sanzioni e
alleanze possono contenere i pericoli o neutralizzarli.
Gli strumenti della diplomazia internazionale e del diritto, così come i
tradizionali metodi di protezione civile e polizia non ci permettono di
dissuadere individui e organizzazioni non statali dal mettere in pratica una
simile evenienza: le sanzioni e le minacce che servono a scoraggiare governi e
istituzioni non hanno un adeguato effetto deterrente su individui guidati da
ideologie apocalittiche e legati non a Stati ma a ben più forti e impenetrabili
lealtà religiose e tribali.
Questi scenari, impensabili nell’era della Guerra fredda, nel mondo della
deterrenza nucleare e del bipolarismo, oggi presentano una sfida alle nazioni
occidentali e al sistema del diritto internazionale che ne regola i rapporti.
Ma, soprattutto, sollevano inquietanti dilemmi su quali strategie di difesa e
prevenzione di una simile catastrofica evenienza possano rivelarsi efficaci.
* * *
Fino agli anni Novanta, il mondo occidentale è vissuto nell’illusione che la
guerra potesse essere esclusivamente uno strumento di difesa da utilizzare da
Stati contro Stati; pur esistendo gruppi terroristici in Europa occidentale o in
Medio Oriente, questi, per il tipo di armi che usavano e per gli obiettivi
limitati che perseguivano, rappresentavano una minaccia ben diversa da quella
attuale, a cui gli Stati poterono far fronte principalmente con gli strumenti
del diritto penale. Con la fine della Guerra fredda, l’illusione si è
trasformata in una breve, ma felice, vacanza dalla storia. La vacanza si è
conclusa con l’11 settembre, quando è diventato evidente che il fenomeno
terroristico ha fatto un salto di qualità e sviluppato una capacità distruttiva
tale da mettere in crisi i presupposti su cui si fondavano fino ad allora la
difesa nazionale e il sistema collettivo di sicurezza.
Nulla dell’11 settembre ricorda le guerre di un tempo: né eserciti, né uniformi,
né soldati. L’obiettivo dichiarato è l’uccisione di civili, non come “danno
collaterale” in seguito ad attacchi contro obiettivi militari, ma come obiettivo
principale. Lo stesso dicasi per l’esempio del guerriero solitario che si
trasforma, con una semplice iniezione, in arma di distruzione di massa, e che
sconfigge l’avversario non sui campi di battaglia, da pari a pari in uno scontro
aperto e ad armi pari, ma lo distrugge colpendone la volontà stessa di
combattere. La sfida del terrorismo ha reso il conflitto del futuro uno scontro
non tra eserciti e Stati, ma tra Stati da un lato e un nemico che ovvia alla
propria inferiorità sul piano delle armi convenzionali cambiando radicalmente
tanto i metodi quanto gli obiettivi della propria azione bellica. Il terrorismo
non cerca lo scontro sul campo di battaglia: rifiuta sia la territorialità
propria del sistema statale sia l’identificabilità dell’esercito in divisa. Così
facendo mette in crisi le distinzioni, civili-combattenti, obiettivi
militari-civili, armi consentite e armi vietate, su cui si fonda l’attuale ius
in bello; mette altresì in crisi il ius ad bellum, ovvero le norme che regolano
l’uso della forza.
Questo approccio strategico viene chiamato “guerra asimmetrica” perché comporta
lo scontro tra due avversari, l’uno tecnologicamente e militarmente superiore,
ma costretto a combattere in condizioni dove il suo pieno potenziale non può
essere utilizzato. Il più debole e svantaggiato dei due ha possibilità di
vittoria soltanto se riesce a sfruttare le debolezze strategiche dell’avversario
e a imporre i termini dello scontro scegliendo il terreno ideale per
sconfiggerlo. La debolezza diventa in questo caso una forza e viceversa. Nel
caso del terrorismo, lo scontro asimmetrico è reso più insidioso
dall’intenzionale rifiuto di rispettare le norme internazionali da parte dei
terroristi, che invocano il diritto internazionale una volta caduti prigionieri
(come nel caso di Camp XRay a Guantanamo Bay) anche se lo ignorano da
combattenti.
* * *
A rendere la situazione ancora piú grave è intervenuto il fenomeno della
proliferazione delle armi di distruzione di massa, chimiche, nucleari e
biologiche. Nel periodo della Guerra fredda, uno dei pochi punti di accordo tra
le superpotenze era il contenimento della proliferazione di queste armi, nella
consapevolezza che tale proliferazione avrebbe rappresentato una minaccia alla
sicurezza globale. Inoltre, per le superpotenze le armi di distruzione di massa
assolvevano una funzione esclusivamente deterrente. La dottrina su cui entrambi
i blocchi fondavano il loro uso era detta “MAD” (Mutually Assured Destruction):
il ricorso a tali armi era contemplato soltanto come extrema ratio, la cui
conseguenza sarebbe stata appunto la totale distruzione reciproca;
paradossalmente era proprio la “MAD” che costituiva la garanzia principale
contro l’olocausto nucleare.
Con la fine della Guerra fredda e l’incremento costante nella circolazione di
scienziati e tecnologie – aspetto quest’ultimo sia della globalizzazione sia
della disintegrazione dell’impero sovietico, della scarsa sicurezza nei siti dei
programmi militari non convenzionali e dell’indigenza degli scienziati dell’ex
blocco sovietico – è diventato più difficile impedire la proliferazione delle
armi di distruzione di massa; il numero di Stati che le hanno acquisite o hanno
cercato di accrescere i loro arsenali è aumentato. Tra questi, gli Stati
canaglia costituiscono una particolare minaccia per la sicurezza nazionale degli
Stati occidentali perché si prestano a essere usati dai gruppi terroristici come
fornitori di armi di distruzione di massa, o dei materiali necessari alla loro
costruzione.
Per i gruppi terroristici, infatti, la difficoltà maggiore sta proprio nello
sviluppare queste armi: non avendo una base territoriale stabile, soprattutto
adesso che le basi di Al Qaida in Afghanistan sono state eliminate, non riescono
sempre a disporre dell’infrastruttura necessaria ad armarsi. E’ questo l’anello
debole della catena terroristica. Il resto – la mobilitazione delle risorse
economiche e umane necessarie, la pianificazione, il trasporto dell’arma e il
suo lancio contro l’obiettivo designato – sono di più facile realizzazione.
adoperando anche per superare l’ostacolo – lo dimostrano la provata capacità di
sviluppare armi chimiche in modi “artigianali” (come il caso della ricina in
Inghilterra o l’attacco al Sarin nella metropolitana di Tokyo) e i documenti di
Al Qaida reperiti in Afghanistan sullo sviluppo e l’uso di tecnologie non
convenzionali e rudimentali armi radiologiche e chimiche. Inoltre, particolare
spesso trascurato, il terrorismo islamico ha annunciato in modo inequivoco di
non aderire alla dottrina sull’uso delle armi di distruzione di massa come
extrema ratio: la loro acquisizione è esplicitamente finalizzata all’uso contro
obiettivi civili come scelta strategica. Il nuovo nemico dell’Occidente ha
dunque già dichiarato non soltanto la guerra, ma anche l’arma principale che
intende utilizzare. In un’agghiacciante predica ai suoi adepti, un leader
fondamentalista che si ispira a Osama bin Laden e che di recente è stato
condannato in Inghilterra, ha promosso l’uso di tali armi: “Potete anche usare
armi chimiche per sterminare i non credenti. Se trovate uno scarafaggio in casa,
non usereste l’insetticida?”. L’appello riflette quanto già detto su siti legati
ad Al Qaida in precedenza, dove la lotta contro la civiltà occidentale
giustifica “ogni mezzo” e verrà combattuta su ogni fronte, “economico, militare
e culturale”.
E, come le prove emerse dai campi di addestramento di Al Qaida in Afghanistan
dimostrano al di là di ogni ragionevole dubbio, non si tratta soltanto di parole
e declami, ma di un vero e proprio programma bellico la cui attuazione è già in
corso. E’ questa, per inciso, la causa della decisione americana di affrontare
il problema nordcoreano in modo diverso: un regime totalitario e brutale che
sviluppa armi di distruzione di massa può entro certi limiti essere contenuto
utilizzando gli strumenti già sperimentati con successo nel corso della Guerra
fredda. Se Kim Jong Il cominciasse a proclamare che il suo obiettivo è, ottenuta
l’atomica, di usarla contro civili in paesi limitrofi o in Occidente, o se
avesse già utilizzato in passato armi di distruzione di massa, la politica
americana nei suoi confronti cambierebbe completamente. * * *
Questo nuovo quadro rende la “MAD” obsoleta. I gruppi terroristici con cui si
confronta oggi il mondo occidentale hanno sviluppato un’ideologia nichilistica e
non temono alcun tipo di risposta; tra l’altro, la non-territorialità e
l’invisibilità del terrorista rendono difficile persino definire l’obiettivo di
una risposta occidentale mirata. La possibilità di una loro cooperazione con
Stati canaglia nel futuro prossimo venturo sancisce la necessità di ripensare
gli strumenti del diritto internazionale nel quadro di un’efficace strategia di
difesa contro le nuove sfide.
La difesa preventiva annunciata da Bush e avallata, seppur con meno enfasi, da
paesi come la Gran Bretagna, deve essere vista come una risposta necessaria in
questo nuovo contesto strategico e bellico. Per tornare all’esempio del
guerriero bubbonico: i sostenitori del ricorso alla difesa preventiva
argomentano che non occorre più attendere di essere attaccati laddove
informazioni di intelligence dimostrino la capacità e la volontà offensiva di
certi Stati e di attori non statali da loro assistiti. Chi rifiuta, come nel
caso dell’Iraq, la logica della “MAD” – l’Iraq ha già dato abbondante prova in
passato di esser disposto a ricorrere a certe armi come scelta piuttosto che
come extrema ratio – non può essere contenuto e deve quindi essere colpito
preventivamente. Né occorre, alla luce di passati comprovati contatti tra l’Iraq
e varie organizzazioni terroristiche, attendere che un legame tra Al Qaida e
Saddam Hussein venga dimostrato o un attacco terroristico che provi tale legame
avvenga.
* * *
Sostenere la guerra preventiva non comporta il ripudio del diritto
internazionale, ma bensì l’aspettativa che di fronte a un cambiamento del
contesto in cui il diritto vigente deve trovare applicazione, la normativa
internazionale si adegui riconoscendo a Stati potenzialmente vittime di attacchi
un diritto, seppur circoscritto, all’uso della forza preventiva. Diverse
ragioni, non da ultimo ragioni morali e d’umanità, giustificano l’uso della
forza in legittima difesa prima che venga iniziato l’attacco, cioè ultimo anello
della catena che dallo Stato canaglia fornitore porta all’attacco terroristico.
Opporsi non significa sostenere la pace. Contrari ad avallare la dottrina
preventiva sono invece coloro che scelgono un approccio dogmatico al diritto
internazionale, prigionieri di un passato giuridico nato con la Pace di
Westfalia e culminato con il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni
Unite. Il principio secondo cui uno Stato può difendersi solo se attaccato
rispondeva alle esigenze di un mondo in cui gli attacchi erano condotti da
eserciti contro altri eserciti e i tempi di mobilitazione e trasporto delle
truppe del nemico normalmente davano allo Stato la possibilità di approntare le
proprie difese.
Nel nuovo scenario internazionale e in seguito alle scelte fatte e dichiarate
dal nostro nemico questo sistema è entrato in crisi. L’ostinato rifiuto di
guardare in faccia la realtà, lungi dal sostenere le ragioni del diritto,
potrebbe a medio o forse breve termine condannare all’irrilevanza il diritto
internazionale sull’uso della forza e il sistema di sicurezza collettiva
imperniato sul Consiglio di sicurezza dell’Onu. Il giurista che, messo davanti
al rischio probabile di terrorismo biologico, consiglia al capo di governo di
aspettare l’attacco prima di agire, non applica il diritto, ma di fatto avalla
il crimine e la sua impunità, negando all’autorità statale la giustificazione
giuridica per l’espletazione della prima funzione dello Stato: la difesa dei
cittadini. Come per i giuristi internazionali che affollavano la Ginevra della
Società delle Nazioni negli anni Trenta, così per molti dei giuristi di oggi,
incapaci di capire la realtà e chiusi nel loro dogmatismo scolastico, il rischio
è di rendere il diritto, la rule of law, irrilevante nella crisi contemporanea.
Il giurista che invece ammette la possibilità del ricorso alla difesa preventiva
in certe circostanze e secondo certe modalità (presenza di un rischio probabile;
riscontri concreti; inadeguatezza o inesistenza di metodi pacifici per far
fronte al rischio; probabile uso di armi di distruzione di massa durante
l’attacco; proporzionalità e necessità dell’attacco) offre invece una via
d’uscita al dilemma tra legalità paralizzata e anarchia hobbesiana.
* * *
Il Consiglio di sicurezza si trova ad affrontare una sfida di natura politica ma
anche giuridica, le cui ripercussioni vanno ben oltre la crisi irachena. La
posta in gioco è altissima: si decideranno le sorti del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite e, con esso, della rilevanza nel nuovo secolo – o
dell’irrilevanza – del sistema multilaterale di sicurezza collettiva creato
dalla Carta di San Francisco nel 1945. Se il Consiglio voterà a favore della
proposta anglo-americana di risoluzione, avrà la meglio chi, come il premier
britannico Tony Blair e il segretario di Stato americano Colin Powell, vuole
adeguare gli strumenti giuridici e istituzionali del diritto internazionale al
contesto strategico-militare che si è cominciato a delineare negli anni Novanta
e che gli eventi dell’11 settembre hanno cristallizzato. Ma se prevalessero
invece le ragioni avanzate dai francesi e dai tedeschi (e più tiepidamente
sostenute dalla Russia), il Consiglio di sicurezza farebbe la fine dell’omonimo
organo dello sfortunato precursore dell’Onu, la Società delle Nazioni.
Sia ben chiaro che questa crisi non inizia oggi e che la risoluzione messa sul
tavolo da Gran Bretagna e Stati Uniti non è la “seconda” risoluzione, come viene
spesso detto, ma parte di una lunga serie di risoluzioni adottate dal Consiglio
dal 1991 a oggi. Tra queste la più importante è la risoluzione 687, in cui il
Consiglio imponeva (si badi bene, non “raccomandava” come nel caso della
stragrande maggioranza delle altre risoluzioni del Consiglio) i termini del
cessate-il-fuoco, tra questi l’obbligo di fornire una dichiarazione sul proprio
arsenale chimico, biologico e nucleare, e l’obbligo di disarmarsi “senza
condizioni”, distruggendo o rimuovendo sotto stretta supervisione internazionale
le armi di distruzione di massa e i missili balistici oltre una certa gittata.
Fatta eccezione per i rappresentanti del governo iracheno, e di qualche loro più
o meno consapevole simpatizzante nella sinistra europea, tutti, compresi i
francesi e i siriani, concordano sul fatto che la risoluzione 687 non è mai
stata rispettata dall’Iraq. Il dispositivo della risoluzione 1441, votata
all’unanimità dal Consiglio lo scorso autunno, inizia appunto affermando che
l’Iraq “è stato e rimane in violazione” degli obblighi derivanti da risoluzioni
precedenti. In questo senso le ragioni dell’intervento militare in Iraq si
fondano su una logica inoppugnabile: le condizioni del cessate-il-fuoco sono
state violate; indi si possono riaprire le ostilità. Tale decisione ovviamente
spetta idealmente al Consiglio, e non a uno dei suoi Stati membri, ma un
Consiglio di sicurezza che decide di acquiescere per dodici anni a una palese
violazione decide in sostanza di fare harakiri istituzionale; o meglio è
costretto a farlo da coloro che, come il presidente francese Jacques Chirac e il
cancelliere tedesco Gerhard Schroeder, dietro la facile retorica pacifista,
stanno infliggendo un colpo potenzialmente mortale al sistema multilaterale di
sicurezza collettiva.
* * *
A giustificare l’impazienza americana e britannica intervengono la
consapevolezza del nuovo contesto venutosi a creare in seguito agli attacchi
dell’11 settembre. Lo Stato canaglia, come l’Iraq, è il primo anello della
catena che alimenta il nuovo terrorismo; e se lo Stato canaglia, come nel caso
dell’Iraq, ha già in passato fatto “primo uso”, in luogo di “uso in
rappresaglia”, di armi di distruzione di massa, se questo Stato continua a
violare i termini impostigli per il cessate il fuoco, le ragioni dell’intervento
appaiono irrefutabili. Non occorre attendere l’attacco, o le prove irrefutabili
di un legame tra Osama bin Laden e Saddam Hussein, per rimuovere la potenziale
fonte di futuri disastri.
[Emanuele Ottolenghi è docente di Storia e politica israeliana, St.
Antony’s College, Oxford.
Guglielmo Verdirame è docente di Diritto internazionale, Merton
College, Oxford]